giovedì 23 aprile 2015

Gli avvocati sforna-bufale per réclame

Da anni lanciano notizie da prima pagina. False

22/04/2015
La storia è di quelle ghiotte: un 97enne fa causa all’Inps per una pensione di invalidità. Ci vogliono 13 anni per arrivare al primo grado. Perde per un difetto di notifica. Ricorre in appello e il tribunale fissa la prima udienza al 2018. Il nostro malcapitato dovrà aspettare di essere centenario prima di veder tutelati i suoi diritti. Due avvocati annunciano una causa per danni al ministero della Giustizia. 
C’è tutto: anni, nomi, una storia accattivante, soprattutto vista la lentezza del nostro sistema giudiziario. Peccato che la notizia, ripresa da siti internet e giornali, alla prima verifica si sbricioli. E peccato che, queste notizie, ormai siano diventate un marchio di fabbrica. Da due anni un gruppo di legali le inventa, cambiando solo qualche dato, a volte utilizzando foto identiche per vittime differenti. Sono un traino pubblicitario eccezionale, e internet è un moltiplicatore straordinario.  

RINTRACCIARE LE FONTI  
Ci siamo imbattuti in questa bolla mediatica cercando di sapere qualcosa di più del nostro 97enne. Lo studio legal-commerciale citato, però, non ha una sede o un proprio sito. Dei due legali intervenuti con tanto di dichiarazioni, uno - Francesco Conte - non risulta appartenere al foro di Roma. L’altro, Silvia Notaro, invece esiste. Risalire al suo cellulare non è stato facile. Chiamiamo, numero coperto. Risponde. Non appena poniamo qualche domanda, ci stoppa: «Mi scusi, può richiamarmi tra una mezzoretta?». Certo. Richiamiamo. Col cellulare, numero in chiaro. Risponde. «Mi scusi, non so nulla di questa storia. Forse il collega che è citato». Ci dà il numero? «Non lo conosco bene. Forse è un collega con la barba che collabora come me per l’Agitalia. Ma sa, io sono lì da meno di un mese». L’Agitalia esiste. Ha un sito. Ai numeri di telefono, però, non risponde nessuno, così come all’email. La sede di Roma è un negozio di abbigliamento che non c’entra nulla. 

NOTIZIE IN BATTERIA  
Approfondiamo. Si scopre così che l’avvocato Notaro e l’avvocato Conte sono una coppia piuttosto attiva mediaticamente per essere due estranei. Il loro studio legal-commerciale compare con una notizia il 4 aprile scorso: una 99enne di Terni ha trovato un certificato di debito pubblico dello Stato del ’56 che oggi varrebbe 177.000 euro. Il 7 aprile è una 40enne originaria di Parma che ha ereditato 5 miliardi di lire ma la Banca d’Italia si rifiuta di cambiarli. Il 14 aprile è la volta di uno spezzino 96enne: avrebbe ereditato un Bot da un milione di euro. 
Sono solo gli ultimi episodi perché Agitalia sembra una fabbrica sforna bufale. Dal 2013 ne ha inanellate una dietro l’altra. Tutte meritevoli di paginate sui giornali vista la particolarità delle vicende raccontate. Come quella volta che l’associazione avrebbe tutelato una donna che aveva perso il bimbo durante il naufragio della Concordia. O il secondo caso di scambio di embrioni al Pertini di Roma, falso. L’associazione aveva annunciato che avrebbe chiesto danni per un milione di euro. 

I GUARDIANI DELL’ADUC  
Perché? Secondo l’Aduc, che da tempo segue le gesta di Agitalia, per pubblicità. «Le persone si rivolgono a questi legali che, per prendere in mano la pratica, chiedono un contributo iniziale di 150 euro - spiega Giuseppe D’Orta che ha più volte denunciato le false notizie sul suo canale Investire Informati - Sono legati all’avvocato Giacinto Canzona, a suo tempo pizzicato da Striscia la Notizia e sospeso per un anno dall’ordine. L’Aduc sta seguendo due persone a cui l’avvocato ha chiesto 3000 euro per una causa che non avrebbero mai potuto vincere impostata in quel modo». E il 97enne in attesa di processo? Per ora resta un anonimo. 

Tratto da "LA STAMPA" 23/04/2015

venerdì 2 gennaio 2015

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 29 dicembre 2014 la L. 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, la c.d. legge di stabilità 2015.


- conferma del bonus di 80 euro in busta paga per i lavoratori dipendenti privati;
congelamento per il 2015 del tetto massimo Imu-Tasi (2,5 per mille) fino al quale i comuni possono aumentare l'imposizione fiscale sulla prima casa;
Irap: taglio della componente lavoro dell'imposta;
- evasione: nuove misure di contrasto e quota riconosciuta ai Comuni pari al 55% per la compartecipazione al recupero nel triennio 2015/2017;
TFR in busta paga;
- Proroga riscossione enti locali;
Lavoratori esposti all'amianto;
- Credito d'imposta per attività di ricerca;
- Buoni pasto;
DURC;
- Agevolazione redditi beni immateriali (patent box);
- Credito d'imposta aree svantaggiate;
Detrazione ristrutturazioni edilizie e ecobonus;
- Nuovo regime dei minimi;
- Credito d'imposta casse di previdenza e fondi pensione;
Finanziamento ammortizzatori sociali.

domenica 20 luglio 2014

RICORSO SOSPENSIONE PATENTE GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Giudice di Pace di 
Ricorso avverso Ordinanza del Prefetto
Nell’interesse di
Tizio , c.f. TTTGHNT67...... nato a ____, il _______ed ivi residente in Via ____ n. , rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del presente ricorso, dall’Avv. __________, (c. f. MMTT........) ed elettivamente domiciliato in _______ P.zza _____________, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo PEC xxxxxxxx@pec.it , comunicato all’Ordine ai senso della L. 2/2009, o al numero di fax_____
PREMESSO CHE
-       in data 17 ottobre 2013, presso l’Ufficio Notifiche del Corpo di Polizia Municipale veniva notificata a mani a delegato al ritiro per il XXXXXX, l’ordinanza di sospensione della patente, da parte del Prefetto di XXXXX provvedimento n. XXXXXX, a seguito della violazione dell’art. 186 comma secondo lett. B C.d.s., come da originale (doc. 1);
-       nell'allegata contravvenzione viene contestata la violazione dell'art. 186 comma secondo lett. B del Codice della strada, commessa, come da atti allegati, in data 05 ottobre 2013 in :::::: Via xxxxx;

SI OPPONE
Avverso la citata ordinanza prefettizia per i seguenti motivi di legittimità e merito:
L'art. 223 del Codice della Strada, al comma primo, dispone il provvedimento di sospensione della patente di guida nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza, per un periodo massimo di due anni. La norma in oggetto ha carattere generale e trova una specifica deroga all'interno dell'art. 186, comma nono, C.d.s.: “Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8”.
Tale disposizione statuisce che il Prefetto disponga la sospensione della patente di guida nel caso in cui dall'accertamento risulti un tasso alcolimetrico superiore a 1,5 g/l.
Nel caso in oggetto il valore rilevato dall’etilometro alla seconda misurazione era pari a 1,42 g/l.
Si ritiene illegittimo, sulla base della norma indicata, il provvedimento di sospensione cautelare della patente emanato dal Prefetto di Torino in quanto il valore rilevato è inferiore a 1,5 g/l.
Quanto esposto è confermato da numerose massime della giurisprudenza delle quali si riportano le più significative.
Come stabilito dal Tribunale di Milano, Sez. I, sentenza del 15 aprile 2013: “L’accertamento, a carico del conducente del veicolo sottoposto a controllo, della contravvenzione di cui all’art 186 del Codice della Strada (D.Lgs n.285 del 1992), comporta la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma nono dell’articolo predetto, ossia in ipotesi di valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. In mancanza, e dunque qualora l’esito positivo dell’accertamento rilevi un tasso alcolemico inferiore a quello innanzi menzionato, deve farsi luogo all’annullamento del provvedimento di sospensione cautelare della patente di guida emesso dal Prefetto”.
Lo stesso Tribunale adito in questa sede, Giudice di Pace di Torino, Terza Sezione Civile, con la sentenza 08.01.2013 n° 129, accoglieva e faceva propria la tesi, già in passato sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: "Dopo che allo Z. era stata contestata la violazione dell'art. 186 C.d.S., al medesimo è stata irrogata una sanzione in base all'art. 223 dello stesso codice (nel qual caso la misura, di carattere preventivo ed irrogatale dal Prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti); è quindi evidente la diversità sia della natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso (Cass. 28-8-2006 n. 18717) sia dei presupposti per la sua irrogazione, legati per la sospensione in via cautelare della patente di guida di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9, all'accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, e per la stessa sanzione prevista dall'art. 223, comma 3, stesso codice alla configurabilità di "altre ipotesi di reato" rispetto a quelle richiamate dal comma 1, dello stesso articolo.
Pertanto ricorre la violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, - per il quale deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata - considerato che la sanzione comminata allo Z. era correlata ad una fattispecie diversa da quella attribuita a quest'ultimo in sede di contestazione."(Cass. civ., Sez. II, sentenza 19 ottobre 2010, n. 21447). Sulla base di tali premesse, e sulla considerazione secondo la quale la sanzione comminata fosse correlata ad una fattispecie diversa da quella attribuita, si è ritenuto mancante il presupposto sostanziale che potesse legittimare la sospensione della patente di guida.
Sulla stessa scia dell’orientamento giurisprudenziale pocanzi citato, il Giudice di Pace di Monopoli, con sentenza del 10 ottobre 2011 ha statuito che: “in caso di contestazione della violazione dell’art 186 del C.d.S. la sanzione accessoria della sospensione della patente va applicata soltanto in caso di tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro. Nel caso in cui venga riscontrato un valore minore, invece, la sospensione della patente non è obbligatoria né può essere applicata ai sensi dell’art. 223 del C.d.s. che regola, invece, una fattispecie diversa”.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 19.10.2010 n. 21447 ha confermato che: “L'ordinanza di sospensione cautelare della patente di guida da parte del Prefetto ai sensi dell'art. 223 del Codice della Strada ( D.Lgs. n. 285 del 1992) non può considerarsi come atto dovuto da emanare a seguito dell'accertamento della contravvenzione di cui all'art. 186 del citato codice. In tal senso, infatti, si evidenzia come, alla violazione di cui al predetto art. 186, consistente nella guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza e costituente fatto penalmente rilevante, può conseguire, ai sensi del nono comma della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all'accertamento del reato. Viceversa, l'art. 223 del Codice della Strada prevede che la sanzione della sospensione della patente di guida, quale misura preventiva ed irrogabile dal Prefetto, abbia natura cautelare volta ad evitare che, nell'immediatezza dei fatti, prima ancora che sia stata accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, verso cui sussistono fondati elementi della sua responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, perseveri nell'assumere una condotta lesiva per gli altri. È, dunque, evidente la diversità sia della natura della sanzione prevista dalle due norme, che dei presupposti per la sua irrogazione, dal momento che per la sospensione in via cautelare della patente di guida di cui all'art. 186, comma 9 Codice della Strada, occorre che sia stato accertato un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, mentre per quella prevista a norma dell'art. 223, comma 3 del medesimo codice, occorre la sussistenza di "altre ipotesi di reato" rispetto a quelle richiamate al primo comma dello stesso articolo. Ne deriva che all'accertamento della violazione ex art. 186 citato non può seguire la sanzione prevista dall'art. 223, in quanto ciò violerebbe l'art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo cui deve sussistere una necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto posto a fondamento della sanzione poi irrogata. Ciò premesso, nel caso di specie, si è ritenuta illegittima la sentenza gravata laddove aveva asserito che, correttamente, dopo che all'attuale ricorrente gli era stata contestata la violazione di cui all'art. 186 Codice della Strada, era seguita, quale atto dovuto, l'emissione da parte del Prefetto dell'ordinanza di sospensione cautelare della patente di guida ex art. 223 dello stesso codice. Invero, sulla base di quanto suesposto, il giudice di prime cure non si era avveduto che al ricorrente era stata comminata una sanzione correlata ad una fattispecie diversa da quella attribuitagli in sede di contestazione e che non gli doveva, comunque, essere irrogata giacché il suo tasso alcoolemico non era superiore alla soglia di 1,5 grammi per litro prevista quale condizione per l'applicazione della sanzione in parola ai sensi del nono comma dell'art.186.
Alla luce di quanto statuito dalle citate massime di giurisprudenza e legittimità e per i motivi de facto suesposti
CHIEDE
la sospensione e l'annullamento dell'ordinanza di sospensione prefettizia qui impugnata, nonché tutti i conseguenti provvedimenti che si riterrà opportuno emettere a fronte delle citate circostanze, con vittoria di spese ed onorari.
XXXXX, lì 22 ottobre 2013

Avv. :::::::::::::::::

venerdì 18 luglio 2014

Lettera missiva raccomandata - Esempio pagamento fatture non corrisposto

STUDIO LEGALE 
Indirizzo
Email 

Avv. 
Avv.

Luogo, 18/07/2014

Spett.le,
XXXXX S.r.l.
Via Vai 4
10100 - TORINO

RACCOMANDATA A.R.


Oggetto: XXXXX S.r.l c/ Tizio

Formulo la presente in nome e per conto della mia Cliente, XXX S.r.l, in persona del rappresentante legale pro tempore, la quale mi ha conferito l’incarico di agire nei Vs. confronti al fine di recuperare la complessiva somma pari ad Euro  dovuta in forza delle seguenti fatture, che ad oggi risultano ancora insolute:
·  n° 1 del ..... per la somma di Euro
    n° 2 del ..... per la somma di Euro
  n° 3 del ..... per la somma di Euro
Va da sé che tale situazione di inadempienza non può essere ulteriormente tollerata.
Tutto ciò premesso,Vi invito e diffido pertanto a volermi fare tenere, nel termine di 15 giorni dalla data della presente, la somma di , oltre interessi di mora nella misura di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 231/02 e spese per il mio intervento che, allo stato, quantifico in €
In difetto di Vostra spontanea attivazione nel predetto termine mi vedrò costretto ad adire le più opportune vie giudiziali per meglio tutelare gli interessi della mia Assistita, senza ulteriore preavviso e con aggravio di spese a Vostro carico.
Confido in un fattivo riscontro e auspico nella risoluzione stragiudiziale della questione.

Distinti saluti.

Avv.

RICORSO CARTELLA EQUITALIA - istanza di autotutela.

Il modulo e' da utilizzare tramite copia/incolla su un documento di testo.
Da redigere n carta libera. Consegnare a mano o inviare per raccomandata a/r


Inizio modulo
RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA

All'Ufficio........ (indicare l'ufficio che ha emesso l'atto illegittimo o infondato. Per i tributi locali indicare l'ufficio tributi del Comune)
Via........
Cap.......citta'........

OGGETTO: Richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell'Art. 68 del DPR n.287/92, dell'Art.2 quater del DL n.564/94 convertito nella legge 656/94 e del DM n.37/97.

Il/La sottoscritto/a...............nato/a...............il...............C.F...............residente in...............Via................n......telefono...............telefax...............posta elettronica...............

PREMESSO
Che con .................. (l'avviso, la cartella di pagamento, etc) n.........del .................................. notificato/a il.................... in relazione all'anno di imposta.......................................relativo all'immobile sito in...... Via .....(solo per domande relativi a tributi locali come ICI, Tarsu, etc.) codesto Ufficio ha chiesto il pagamento di euro..................irrogando sanzioni per euro..............

CONSIDERATO CHE
Tale provvedimento appare illegittimo perche' (descrivere brevemente le motivazioni relative al proprio caso, specificando l'errore e i dati corretti, vedi nota)..........................................................

DICHIARA
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e penali previste per legge.

CHIEDE
A codesto Ufficio, previa sospensione degli effetti dell'atto e riesame del provvedimento sopra indicato, di procedere al suo annullamento (o rettifica, specificare a seconda del caso).

Allega:
- copia dell'atto del quale si chiede l'annullamento;
- documentazione che comprovi l'illegittimita' del documento (ricevute di pagamento, prove relative all'errore di persona, visure catastali, etc.etc.);
- copia del documento di identita'.

Luogo e data:........................

Firma.................................

Fine modulo

NOTE:
Esempi di motivazioni per cui e' richiedibile l'annullamento o la rettifica degli atti:
* errore di persona;
* evidente errore logico o di calcolo;
* errore sul presupposto dell'imposta;
* doppia imposizione;
* mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
* mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);
* sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati;
* errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione.
Per quanto riguarda i tributi locali:
* immobile/i dichiarato con estremi catastali diversi da quelli effettivi;
* errata indicazione della rendita catastale;
* immobile venduto in data....... con atto di rogito.........
* erronea indicazione delle quote di possesso;
* mancata applicazione della detrazione per abitazione principale;
* Etc.etc.

ATTENZIONE!
-La presentazione dell'istanza di autotutela NON sospende automaticamente il termine di pagamento dell'atto ne' quello per fare il ricorso giudiziale (davanti al giudice di pace o la commissione provinciale tributaria, a seconda del caso). Se non si ottiene tale sospensione o qualora l'ente non risponda entro detti termini, e' bene procedere al ricorso giudiziale perche' tale possibilita' non decada con lo scadere dei termini stessi. Per tale motivo e' anche consigliabile presentare l'istanza di autotutela con tempestivita'.
- L'ente a cui viene fatta la richiesta non e' obbligato per legge ad annullare o rettificare l'atto. Nel caso in cui resti inerte o risponda negativamente si dovra' tentare il ricorso giudiziale nei termini previsti per lo specifico atto
- L'istanza puo' essere presentata anche se si e' gia' pagato. In tal caso all'annullamento, totale o parziale, seguira' un rimborso.