domenica 20 luglio 2014

RICORSO SOSPENSIONE PATENTE GUIDA IN STATO DI EBBREZZA

Giudice di Pace di 
Ricorso avverso Ordinanza del Prefetto
Nell’interesse di
Tizio , c.f. TTTGHNT67...... nato a ____, il _______ed ivi residente in Via ____ n. , rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del presente ricorso, dall’Avv. __________, (c. f. MMTT........) ed elettivamente domiciliato in _______ P.zza _____________, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo PEC xxxxxxxx@pec.it , comunicato all’Ordine ai senso della L. 2/2009, o al numero di fax_____
PREMESSO CHE
-       in data 17 ottobre 2013, presso l’Ufficio Notifiche del Corpo di Polizia Municipale veniva notificata a mani a delegato al ritiro per il XXXXXX, l’ordinanza di sospensione della patente, da parte del Prefetto di XXXXX provvedimento n. XXXXXX, a seguito della violazione dell’art. 186 comma secondo lett. B C.d.s., come da originale (doc. 1);
-       nell'allegata contravvenzione viene contestata la violazione dell'art. 186 comma secondo lett. B del Codice della strada, commessa, come da atti allegati, in data 05 ottobre 2013 in :::::: Via xxxxx;

SI OPPONE
Avverso la citata ordinanza prefettizia per i seguenti motivi di legittimità e merito:
L'art. 223 del Codice della Strada, al comma primo, dispone il provvedimento di sospensione della patente di guida nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza, per un periodo massimo di due anni. La norma in oggetto ha carattere generale e trova una specifica deroga all'interno dell'art. 186, comma nono, C.d.s.: “Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8”.
Tale disposizione statuisce che il Prefetto disponga la sospensione della patente di guida nel caso in cui dall'accertamento risulti un tasso alcolimetrico superiore a 1,5 g/l.
Nel caso in oggetto il valore rilevato dall’etilometro alla seconda misurazione era pari a 1,42 g/l.
Si ritiene illegittimo, sulla base della norma indicata, il provvedimento di sospensione cautelare della patente emanato dal Prefetto di Torino in quanto il valore rilevato è inferiore a 1,5 g/l.
Quanto esposto è confermato da numerose massime della giurisprudenza delle quali si riportano le più significative.
Come stabilito dal Tribunale di Milano, Sez. I, sentenza del 15 aprile 2013: “L’accertamento, a carico del conducente del veicolo sottoposto a controllo, della contravvenzione di cui all’art 186 del Codice della Strada (D.Lgs n.285 del 1992), comporta la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma nono dell’articolo predetto, ossia in ipotesi di valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. In mancanza, e dunque qualora l’esito positivo dell’accertamento rilevi un tasso alcolemico inferiore a quello innanzi menzionato, deve farsi luogo all’annullamento del provvedimento di sospensione cautelare della patente di guida emesso dal Prefetto”.
Lo stesso Tribunale adito in questa sede, Giudice di Pace di Torino, Terza Sezione Civile, con la sentenza 08.01.2013 n° 129, accoglieva e faceva propria la tesi, già in passato sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale: "Dopo che allo Z. era stata contestata la violazione dell'art. 186 C.d.S., al medesimo è stata irrogata una sanzione in base all'art. 223 dello stesso codice (nel qual caso la misura, di carattere preventivo ed irrogatale dal Prefetto, ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti); è quindi evidente la diversità sia della natura della sanzione nell'uno e nell'altro caso (Cass. 28-8-2006 n. 18717) sia dei presupposti per la sua irrogazione, legati per la sospensione in via cautelare della patente di guida di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9, all'accertamento di un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, e per la stessa sanzione prevista dall'art. 223, comma 3, stesso codice alla configurabilità di "altre ipotesi di reato" rispetto a quelle richiamate dal comma 1, dello stesso articolo.
Pertanto ricorre la violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 14, - per il quale deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata - considerato che la sanzione comminata allo Z. era correlata ad una fattispecie diversa da quella attribuita a quest'ultimo in sede di contestazione."(Cass. civ., Sez. II, sentenza 19 ottobre 2010, n. 21447). Sulla base di tali premesse, e sulla considerazione secondo la quale la sanzione comminata fosse correlata ad una fattispecie diversa da quella attribuita, si è ritenuto mancante il presupposto sostanziale che potesse legittimare la sospensione della patente di guida.
Sulla stessa scia dell’orientamento giurisprudenziale pocanzi citato, il Giudice di Pace di Monopoli, con sentenza del 10 ottobre 2011 ha statuito che: “in caso di contestazione della violazione dell’art 186 del C.d.S. la sanzione accessoria della sospensione della patente va applicata soltanto in caso di tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro. Nel caso in cui venga riscontrato un valore minore, invece, la sospensione della patente non è obbligatoria né può essere applicata ai sensi dell’art. 223 del C.d.s. che regola, invece, una fattispecie diversa”.
La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza del 19.10.2010 n. 21447 ha confermato che: “L'ordinanza di sospensione cautelare della patente di guida da parte del Prefetto ai sensi dell'art. 223 del Codice della Strada ( D.Lgs. n. 285 del 1992) non può considerarsi come atto dovuto da emanare a seguito dell'accertamento della contravvenzione di cui all'art. 186 del citato codice. In tal senso, infatti, si evidenzia come, alla violazione di cui al predetto art. 186, consistente nella guida di un autoveicolo in stato di ebbrezza e costituente fatto penalmente rilevante, può conseguire, ai sensi del nono comma della stessa disposizione normativa, la sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria in seguito all'accertamento del reato. Viceversa, l'art. 223 del Codice della Strada prevede che la sanzione della sospensione della patente di guida, quale misura preventiva ed irrogabile dal Prefetto, abbia natura cautelare volta ad evitare che, nell'immediatezza dei fatti, prima ancora che sia stata accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, verso cui sussistono fondati elementi della sua responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, perseveri nell'assumere una condotta lesiva per gli altri. È, dunque, evidente la diversità sia della natura della sanzione prevista dalle due norme, che dei presupposti per la sua irrogazione, dal momento che per la sospensione in via cautelare della patente di guida di cui all'art. 186, comma 9 Codice della Strada, occorre che sia stato accertato un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro, mentre per quella prevista a norma dell'art. 223, comma 3 del medesimo codice, occorre la sussistenza di "altre ipotesi di reato" rispetto a quelle richiamate al primo comma dello stesso articolo. Ne deriva che all'accertamento della violazione ex art. 186 citato non può seguire la sanzione prevista dall'art. 223, in quanto ciò violerebbe l'art. 14 della legge n. 689 del 1981, secondo cui deve sussistere una necessaria correlazione tra fatto contestato e fatto posto a fondamento della sanzione poi irrogata. Ciò premesso, nel caso di specie, si è ritenuta illegittima la sentenza gravata laddove aveva asserito che, correttamente, dopo che all'attuale ricorrente gli era stata contestata la violazione di cui all'art. 186 Codice della Strada, era seguita, quale atto dovuto, l'emissione da parte del Prefetto dell'ordinanza di sospensione cautelare della patente di guida ex art. 223 dello stesso codice. Invero, sulla base di quanto suesposto, il giudice di prime cure non si era avveduto che al ricorrente era stata comminata una sanzione correlata ad una fattispecie diversa da quella attribuitagli in sede di contestazione e che non gli doveva, comunque, essere irrogata giacché il suo tasso alcoolemico non era superiore alla soglia di 1,5 grammi per litro prevista quale condizione per l'applicazione della sanzione in parola ai sensi del nono comma dell'art.186.
Alla luce di quanto statuito dalle citate massime di giurisprudenza e legittimità e per i motivi de facto suesposti
CHIEDE
la sospensione e l'annullamento dell'ordinanza di sospensione prefettizia qui impugnata, nonché tutti i conseguenti provvedimenti che si riterrà opportuno emettere a fronte delle citate circostanze, con vittoria di spese ed onorari.
XXXXX, lì 22 ottobre 2013

Avv. :::::::::::::::::

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