mercoledì 2 luglio 2014

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – DELITTI – RICICLAGGIO E ILLECITO REIMPIEGO – BENI PROVENIENTI DAL DELITTO DI ASSOCIAZIONE MAFIOSA – CONCORRENTE NEL DELITTO ASSOCIATIVO – RESPONSABILITÀ ANCHE PER IL DELITTO PRESUPPOSTO – CONFIGURABILITÀ – ESCLUSIONE.


Le Sezioni unite, risolvendo il contrasto insorto tra le Sezioni semplici della Corte di cassazione, hanno affermato che non è configurabile il concorso fra i delitti di cui agli artt. 648-bis o 648-ter cod. pen. e quello di associazione mafiosa, quando la contestazione di riciclaggio o reimpiego riguardi denaro, beni o utilità provenienti proprio dal delitto di associazione mafiosa. Nel medesimo contesto, le Sezioni Unite hanno altresì chiarito: - che il delitto presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali può essere costituito dal delitto di associazione mafiosa, riconosciuto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti; - che l’aggravante prevista dall’art. 416-bis, comma 6, cod. pen. è configurabile nei confronti dell’associato autore del delitto che ha generato i proventi oggetto di successivo reimpiego da parte sua; - che i fatti di autoriciclaggio e reimpiego sono punibili, sussistendone i presupposti normativi, ai sensi dell’art. 12-quinquies d.l. n. 306 del 1992, conv. con modificazioni dalla l. n. 356 del 1992.
 

Sentenza n. 25191 udienza del 27 febbraio 2014 - depositata il 13 giugno 2014
(Sezioni Unite Penali, Presidente G. Santacroce, Relatore M.Cassano)

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