Le Sezioni unite hanno enunciato il principio secondo il quale, nel regime intermedio tra il d.lgs. n. 40 del 2006 e il d.lgs. n. 150 del 2011, nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione l’appello deve essere proposto con citazione e non con ricorso, la cui erronea utilizzazione è suscettibile di sanatoria solo a condizione che, nel termine previsto dalla legge, l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte. | |
Sentenza n. 2907 del 10 febbraio 2014 (Sezioni Unite Civili, Presidente F. Miani Canevari, Relatore S. Petitti) |
mercoledì 2 luglio 2014
OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA - APPELLO - REGIME INTERMEDIO TRA IL DLG. N. 40 DEL 2006 E IL D.LGS. 150 DEL 2011 - FORMA DELL'ATTO - CITAZIONE - ERRONEA UTILIZZAZIONE DEL RICORSO - SANATORIA - LIMITI E CONDIZIONI
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