venerdì 18 luglio 2014

RICORSO CARTELLA EQUITALIA - istanza di autotutela.

Il modulo e' da utilizzare tramite copia/incolla su un documento di testo.
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RICHIESTA DI RIESAME IN AUTOTUTELA

All'Ufficio........ (indicare l'ufficio che ha emesso l'atto illegittimo o infondato. Per i tributi locali indicare l'ufficio tributi del Comune)
Via........
Cap.......citta'........

OGGETTO: Richiesta di annullamento di atto illegittimo ai sensi dell'Art. 68 del DPR n.287/92, dell'Art.2 quater del DL n.564/94 convertito nella legge 656/94 e del DM n.37/97.

Il/La sottoscritto/a...............nato/a...............il...............C.F...............residente in...............Via................n......telefono...............telefax...............posta elettronica...............

PREMESSO
Che con .................. (l'avviso, la cartella di pagamento, etc) n.........del .................................. notificato/a il.................... in relazione all'anno di imposta.......................................relativo all'immobile sito in...... Via .....(solo per domande relativi a tributi locali come ICI, Tarsu, etc.) codesto Ufficio ha chiesto il pagamento di euro..................irrogando sanzioni per euro..............

CONSIDERATO CHE
Tale provvedimento appare illegittimo perche' (descrivere brevemente le motivazioni relative al proprio caso, specificando l'errore e i dati corretti, vedi nota)..........................................................

DICHIARA
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false si rendono applicabili le sanzioni civili e penali previste per legge.

CHIEDE
A codesto Ufficio, previa sospensione degli effetti dell'atto e riesame del provvedimento sopra indicato, di procedere al suo annullamento (o rettifica, specificare a seconda del caso).

Allega:
- copia dell'atto del quale si chiede l'annullamento;
- documentazione che comprovi l'illegittimita' del documento (ricevute di pagamento, prove relative all'errore di persona, visure catastali, etc.etc.);
- copia del documento di identita'.

Luogo e data:........................

Firma.................................

Fine modulo

NOTE:
Esempi di motivazioni per cui e' richiedibile l'annullamento o la rettifica degli atti:
* errore di persona;
* evidente errore logico o di calcolo;
* errore sul presupposto dell'imposta;
* doppia imposizione;
* mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
* mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);
* sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, precedentemente negati;
* errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione.
Per quanto riguarda i tributi locali:
* immobile/i dichiarato con estremi catastali diversi da quelli effettivi;
* errata indicazione della rendita catastale;
* immobile venduto in data....... con atto di rogito.........
* erronea indicazione delle quote di possesso;
* mancata applicazione della detrazione per abitazione principale;
* Etc.etc.

ATTENZIONE!
-La presentazione dell'istanza di autotutela NON sospende automaticamente il termine di pagamento dell'atto ne' quello per fare il ricorso giudiziale (davanti al giudice di pace o la commissione provinciale tributaria, a seconda del caso). Se non si ottiene tale sospensione o qualora l'ente non risponda entro detti termini, e' bene procedere al ricorso giudiziale perche' tale possibilita' non decada con lo scadere dei termini stessi. Per tale motivo e' anche consigliabile presentare l'istanza di autotutela con tempestivita'.
- L'ente a cui viene fatta la richiesta non e' obbligato per legge ad annullare o rettificare l'atto. Nel caso in cui resti inerte o risponda negativamente si dovra' tentare il ricorso giudiziale nei termini previsti per lo specifico atto
- L'istanza puo' essere presentata anche se si e' gia' pagato. In tal caso all'annullamento, totale o parziale, seguira' un rimborso.

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